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REQUISITI
L’autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affido personale delle ceneri è data nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto

 
A. Cremazione


Modalità di presentazione della domanda per l’autorizzazione alla cremazione.

La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso; può essere presentata personalmente dal coniuge o parente del defunto, anche tramite un loro incaricato (addetto Impresa di Onoranze Funebri), ovvero inoltrata a mezzo posta. Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti:

  • la volontà del defunto di essere cremato;
  • il certificato del medico nescroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell’autorità giudiziaria.


Forma della volontà espressa in vita dal defunto

  • disposizione testamentaria;
  • iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;

in mancanza

  • volontà manifestata dal coniuge;

in difetto

  • volontà manifestata dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.


IMPOSTA DI BOLLO: La domanda di cremazione ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo. Se l’autorizzazione è rilasciata in più originali, l’imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

 

B. Dispersione delle ceneri

Attualmente la regione veneto non prevede la dispersione delle ceneri


Forma della volontà espressa in vita dal defunto

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

1)                disposizione testamentaria;

2)                dichiarazione autografa ( da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);

3)                dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;

4)                dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali ( funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc. )

5)                dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla delibera della Giunta n. 10 del 10 gennaio 2005, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale .La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 DPR. 445/2000.



Luoghi dove svolgere la dispersione nell’ambito del territorio regionale

  • area cimiteriale appositamente individuata;
  • area privata, aperta e con il consenso del proprietario ( è vietata la dispersione nei centri abitati);
  • in natura (nei tratti liberi da natanti e manufatti):

-          mare;

-          lago;

-          fiume.



Persona autorizzata alla dispersione

  • persona indicata per volontà del defunto;

in mancanza, nel seguente ordine:

  • coniuge;
  • figli;
  • in mancanza di coniuge e di figli altri familiari aventi diritto;
  • esecutore testamentario;
  • legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
  • personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l’attività funebre


C. Affido personale delle ceneri


Modalità di presentazione della domanda per l’affido personale delle ceneri

La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.
Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione.

IMPOSTA DI BOLLO: La domanda di affido personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo. Se l’autorizzazione è rilasciata in più originali, l’imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

FORMA VOLONTA’ ESPRESSA IN VITA DAL DEFUNTO

La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona, deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

1)     disposizione testamentaria;

2)     dichiarazione autografa ( da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);

3)     dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;

4)     dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali ( funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc. )

5)     dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale ammette che possa ritenersi valida tale espressione in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) previo accordo di tutti gli stessi nell’individuazione dell’affidatario unico, possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di affidamento delle ceneri mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale .La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 DPR. 445/2000.



Provvedimento di affido

L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito territoriale del comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all’affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l’affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.


Consegna delle ceneri

Le ceneri sono consegnate da parte del gestore del crematorio cimiteriale mediante processo verbale (art. 81 D.P.R. 285/1990), previa verifica:

  • dell’atto di autorizzazione all’affido personale;
  • dell’atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.


MODULISTICA

Nell’intento di semplificare il rapporto del cittadino con la pubblica amministrazione si è ritenuto di predisporre vari fac simili, riguardanti le condizioni maggiormente rappresentative.

 

 



TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'autorizzazione viene rilasciata, di norma, entro 2/3 giorni dalla presentazione della domanda.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-          Legge n. 130 del 30.3.2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”

-          D.P.R. 10.9.1990, n. 285 - Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;

-          Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285, art.3, comma 1, numero 8 (Nuovo codice della strada);

-          D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

- CODICE CIVILE Art. 74 e segg.

 

Documenti
 TitoloProprietarioCategoriaData modificaDimensioni (Kb) 
Manifestazione di volontà alla cremazioneAdministrator Account 20/03/200836,86Download
Istanza affidamento delle ceneri del già crematoAdministrator Account 23/11/200739,94Download
Certificato Medico. Esclusione morte da reatoAdministrator Account 21/03/200831,30Download
 

Via Caorle, 93 - Santo Stino di Livenza - Tel. 0421.460202 - Cel. 348.2218769

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